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Studio Legale de Lellis

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Studio Legale
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2020-11-02 14:07:39RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Le multe per infrazioni del Codice della Strada elevate nell’intervallo di tempo che va dalla morte del proprietario dell’auto e la rinuncia all’eredità da parte dell’erede non possono essere richieste a quest’ultimo.
La Cassazione, con ordinanza n. 28878/2020, ha stabilito che il pagamento di un solo verbale da parte del chiamato all’eredità è qualificato come atto conservativo che non implica accettazione tacita dell’eredità. E la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, così come previsto dall’art. 521 c.c.
Pertanto, spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare che alla guida, nel momento della violazione, si trovasse proprio il chiamato all’eredità.
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2020-10-29 20:09:22 ⁣DECRETO RISTORI
Da oggi in vigore il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Con il “Decreto Ristori” sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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2020-10-26 13:49:12DANNO MORALE E DANNO BIOLOGICO

Tra il danno morale e il danno biologico esiste una differenza ontologica.
A ribadirlo è l’ordinanza della Cassazione, la n. 21970 del 12 ottobre 2020, che ricollega tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Pertanto, stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico, il giudice deve esperire la strada della risarcibilità dello stesso anche in mancanza di allegazioni e prove specifiche, affidandosi, quindi, a criteri presuntivi.
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2020-10-23 14:56:41 Autocertificazione richiesta per gli spostamenti fuori dalla propria provincia di residenza, così come richiesto dall’ordinanza nr. 81 e 82 della regione Campania.
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2020-10-19 22:07:14REGIONE CAMPANIA

COVID-19, ORDINANZA N. 81: SI CONFERMANO MISURE DI PREVENZIONE.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:
a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano  in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non  in forma statica e con postazioni fisse;
restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.;
l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21,00, secondo quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, è confermato l’obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività;
è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
Per quanto riguarda la scuola, l’ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l'attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L'Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.
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2020-10-19 01:46:26SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.

La Cassazione, con sentenza nr. 22028/2020, ha ribadito quanto disposto dal comma 1 dell'art 4 del dl n. 119/2018: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."
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2020-10-16 15:45:40REGIONE CAMPANIA
COVID-19, MISURE RIGOROSE CONTRO ASSEMBRAMENTI E MOBILITÀ INCONTROLLATA.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19.
In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. 
Queste le principali misure adottate:
Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre. In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese le attività didattiche ed educative, ove incompatibili con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.
Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.
Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi.
È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.
A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario. 
Tali misure si aggiungono a quelle già disposte nelle recenti precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina deciso due settimane fa. 
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2020-10-14 23:27:56COVID-19, ORDINANZA n. 78 DEL 14 OTTOBRE 2020

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
All’esito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020, ecco i punti salienti dell’ordinanza:
1. Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
2. per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
3. lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione   è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020; 
5. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;
6. ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:
a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; 
b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; 
c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.
7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.
8. Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.
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2020-10-11 23:48:42 IMU

⁣I Comuni italiani potranno attivarsi, retroagendo per cinque anni, per verificare la sussistenza dei requisiti di esenzione IMU previsti dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011.
Per la Cassazione (ordinanza n. 20130 del 24.09.2020), non è possibile avere, per lo stesso nucleo familiare, due abitazioni principali, con la conseguenza che entrambe saranno soggette all'imposizione fiscale.
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