Get Mystery Box with random crypto!

⁣FRODE FISCALE Per il reato di frode fiscale, commesso median | Studio Legale de Lellis

FRODE FISCALE

Per il reato di frode fiscale, commesso mediante l’uso di fatture false previsto dall’art. 2 co. 3 del D.lgs 74/2000, il giudice può ammettere le parti all'applicazione di pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. solo dopo aver effettuato la verifica positiva dell'avvenuta estinzione dei debiti verso l’Erario mediante ravvedimento operoso.
La Cassazione, con sentenza n. 26529/2020, precisa che tale disposizione è prevista dall’art. 13 bis del citato D.lgs, e che il pagamento integrale del debito, nelle sue forme diverse, comporta:
la non punibilità del reato, quando effettuato nei limiti temporali previsti dal 13, co.2, e sempre che l'autore non abbia notizia di accertamenti;
la riduzione della pena e l'esclusione delle pene accessorie, quando effettuato prima dell'apertura del dibattimento;
la possibilità, appunto, di richiedere applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. nei casi in cui sono stati superati scaduti i limiti di tempo e di conoscenza che avrebbero reso possibile l'estinzione del reato.